IL PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE
(Avv. Roberto Pasquali)
La Legge n. 69/2009 ha inserito nel libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile, il Capo III-bis intitolato “Del procedimento sommario di cognizione” con tre articoli: il 702 bis, il 702 ter e il 702 quater.
Dunque un nuovo procedimento: il “processo sommario di cognizione”.
Ciò che caratterizza il processo sommario di cognizione è la sommarietà, che è riferita alla sola fase procedimentale ed istruttoria e non anche alla fase introduttiva
Art. 702 bis. (Forma della domanda. Costituzione delle parti) “Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma”.
Come si vede il procedimento sommario può essere utilizzato per qualsiasi tipo di diritto e con riguardo a qualsiasi domanda per ottenere un provvedimento di condanna, di mero accertamento e costitutiva.
La causa deve essere di competenza del tribunale monocratico e la cognizione deve essere sommaria.
Art. 702 ter. (Procedimento) “Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702 bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti”.
Non sembra possa esserci decadenza in caso di mancata indicazione di prove nel ricorso o nella comparsa potendo le parti articolare i loro mezzi istruttori e produrre i documenti sino all'udienza di comparizione davanti al giudice.
Il giudice, in prima udienza, deve valutare se la causa richiede o meno una istruzione non sommaria. Nel primo caso fisserà con ordinanza non impugnabile l’udienza di trattazione e si applicheranno le norme previste dal libro II. In realtà, però, detta valutazione dovrà essere ripetuta all’esito della trattazione e cioè dopo che le parti abbiano precisato definitivamente i fatti, le domande, le eccezioni, le conclusioni e formulato le loro richieste di prova.
Pertanto, come nel procedimento davanti al giudice di pace all'udienza di trattazione dovrebbero maturare tutte le preclusioni (indicazioni di prove, chiamata di terzi da parte dell’attore ecc.).
All’udienza di comparizione le parti possono precisare, modificare le domande, eccezioni e conclusioni.
Una volta sentite le parti e ascoltate le loro difese, domande, eccezioni e richieste istruttorie il giudice deve decidere se mantenere il rito sommario oppure se disporre la conversione in rito ordinario. Sarà applicabile il processo sommario se la causa e non presenta una pluralità di questioni da risolvere, se non richiede accertamenti complessi e se non necessita di attività di lunga indagine o numerose.
Naturalmente il giudice è libero di: disporre l'interrogatorio libero delle parti (art. 117 c.p.c.); disporre la ctu (art. 191 c.p.c.); disporre l'ispezione di persone e cose (art. 118 c.p.c.); richiedere informazioni alla p.a. (art. 213 c.p.c.); disporre la prova testimoniale (art. 281 ter c.p.c.); deferire il giuramento suppletorio (art. 240 c.p.c.). Sono invece riservati alla parte: la produzione documentale; il deferimento dell'interrogatorio formale; l'ordine di esibizione; il giuramento decisorio.
Non se ne parla nell’articolo sopra menzionato ma sembra logico che le parti debbano precisare le loro conclusioni per evitare al giudice di doversi pronunciare su domande ed eccezioni che le parti intendono abbandonare. Ciò può avvenire subito dopo l’istruttoria senza bisogno di fissare un’udienza ad hoc.
Non si fa cenno nemmeno dello scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, che però il giudice potrebbe consentire se necessario.
Art. 702 quater. (Appello)L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
L’articolo non specifica se la forma dell’atto introduttivo sia il ricorso, per il principio di ultrattività del rito, ovvero la citazione. Si deve osservare al riguardo che la citazione è la forma dell’atto introduttivo del processo di secondo grado e che in questo grado il procedimento perde la sua specialità.
La rinnovazione e la replica delle prove in appello può essere disposta solo nel caso in cui in primo grado siano state assunte in modo de formalizzato (dichiarazioni rese da “informatori”, conclusioni orali del CTU ecc. ).
Con il D.Lgs. n. 150/2011, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69” - pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 21 settembre 2011 n. 22, prevede, in attuazione della delega, la riconduzione degli attuali 33 riti speciali a soli tre riti civili: rito del lavoro, procedimento sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione.
Per quanto concerne il procedimento sommario di cognizione, il D.Lgs. 150/11 ne prevede l’applicabilità alle seguenti controversie: 1) controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; 2) opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia; 3) controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari; 4) controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari; 5) controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea; 6) controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale; 7) opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare; 8) opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio; 9) azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali; 10) azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento; 11) impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo; 12) controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche; impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai; 13) impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; 14) controversie in materia di discriminazione; 15) controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità; 16) controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.