Il figlio maggiorenne può intervenire nel giudizio di separazione o divorzio dei genitori. Il codice civile all’articolo 155 quinquies prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni ma non autosufficienti il pagamento di un assegno anche direttamente all’avente diritto. Si scontrano due posizioni entrambe meritevoli di tutela, quella del genitore convivente diretta ad ottenere l’assegno per adempiere ai propri compiti senza dover anticipare il denaro di tasca propria; e quella del figlio avente diritto al mantenimento, “ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo”. Con l’intervento del figlio in giudizio il giudice della crisi familiare potrà così adottare una approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati, essendo ampliato il contraddittorio (Corte di Cassazione, del 19.03.2012 n. 4296)