La sola dicitura "omesso o carente versamento" contenuta in una cartella di pagamento non integra adeguata motivazione della pretesa fiscale in quanto non consente al contribuente di poter prendere contezza della richiesta e ne comporta la sua nullità. (Corte di Cassazione, <sesta sezione, ord. n.20211 depositata il 3 settembre 2013)
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ORDINANZA
….(omissis) avverso la sentenza n. ……….. della Commissione Tributaria Regionale di ROMA - Sezione Staccata di LATINA ….;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Latina n. ……… che accoglieva l'appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado dichiarando la nullità di cartella esattoriale relativa ai redditi IRPEF 2001.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Secondo il relatore "il ricorso deve essere rigettato in quanto la sentenza di merito contiene l'accertamento in fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva se mai essere contestato con il mezzo revocatorio".
4. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore in quanto l'indicazione di un "omesso o carente versamento" non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale. E l'affermazione del giudice di merito secondo cui la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni della Amministrazione poteva se mai essere contestata con il mezzo revocatorio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.