ll parcheggio irregolare di una vettura può integrare il delitto di violenza privata, punito dall’art. 610 cod. pen., e comportare, oltre all’irrogazione della sanzione amministrativa, anche l’applicazione della pena della reclusione fino a quattro anni.
Com’è noto, c’è violenza privata quando l’agente toglie, con qualsiasi mezzo idoneo, alla parte offesa, la libertà di determinazione e di azione, costringendo il predetto a fare, a tollerare o ad omettere qualcosa contro la propria volontà.
Per la configurabilità del reato occorre che l’atto compiuto dall’agente sia un atto di volontaria intenzionalità, che non necessita oltretutto di protrarsi nel tempo, trattandosi di reato istantaneo.
Commette così reato, ad esempio, chi parcheggia la propria vettura nello spazio riservato dal Comune appositamente a una persona diversamente abile, impedendole di utilizzarlo fino alla rimozione del mezzo.
Questo, però, se il posto è riservato proprio a quella particolare persona.
Se invece l’auto viene parcheggiata sulle strisce gialle destinate genericamente a tutti i disabili muniti del relativo pass, allora non ci sarà reato ma soltanto violazione del codice della strada che punisce, con sanzione amministrativa, chi parcheggia il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide (] Cass. Pen. 8346/2015; Cass., Pen. Sez. V, , n. 16571/2006; Cass. n. 17794/17).
Ancora, il parcheggio in doppia fila che blocca la manovra alle altre autovetture regolarmente parcheggiate, è a sua volta idoneo a integrare il reato di violenza privata, così come il parcheggio che ostruisce l'unica via di uscita da un fondo, o il parcheggio innanzi a un fabbricato, che blocca alle altre autovetture ogni via d'uscita o infine il parcheggio prolungato innanzi al garage di un altro inquilino (Cass. Pen. V Sez. 32720/2014; Tribunale di Taranto sent. n. 2006/2014; Cass. Pen. n. 48346/2015).
E’ stato anche ravvisato il reato di violenza privata nei confronti di colui che parcheggia in seconda fila, impedendo in tal modo ad un altro di uscire (Giud. Pace di Roma sent. n. 27962/2013) o il parcheggio reiterato della propria autovettura nell'unica stradina di accesso di un altro soggetto, impedendo così a questi di raggiungere la propria abitazione (Corte d'Appello Palermo, Sezione III pen., n. 648/2016).
Il parcheggio incivile, non rispettoso dei diritti altrui, è dunque “violento” quando costringe gli altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro la loro volontà.
Fino a pochi anni fa, dunque, il parcheggio abusivo poteva essere considerato come un semplice comportamento incivile, riprovevole soltanto dal punto di vista morale, mentre ora, grazie alla giurisprudenza consolidata, si può dire che le regole morali di buona condotta, ed in generale, quelle etiche di civiltà sociale, nell’ambito della circolazione stradale, sono entrate a pieno titolo nel tessuto giuridico.