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Danni causati da animali

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Com'è noto esiste un vero e proprio obbligo di vigilanza e di custodia sugli animali imposto dall’art. 2052 codice civile che afferma: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

La responsabilità del proprietario (o di chi ha la custodia dell’animale) (per un morso, per il verificarsi di un incidente stradale ecc.) è dunque sempre presunta, fondata cioè non sulla colpa, ma sul semplice rapporto di fatto con l'animale.

Ne consegue che  chi ha la disponibilità dell’animale è sempre responsabile, salvo che dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.

Naturalmente anche il comportamento colposo del danneggiato può  servire ad escludere o ad attenuare  la responsabilità di chi custodisce l’animale.

Poiché la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità, ne consegue che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.

La Cassazione, ad esempio,  ha chiarito che in caso di custodia di animali, al fine di escludere la colpa del proprietario, non basta che l’animale si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee (Cass.n. 9037/2010).

Non basta in altre parole aver legato il cane alla catena ed aver apposto il cartello "attenti al cane" per essere scagionato dalla responsabilità dei danni provocati dal proprio cane se è prevedibile che in quel luogo possano accedere altre persone.

Non è stato invece ritenuto responsabile  colui il quale utilizzi l'animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze egli presti tale attività. Infatti la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, avanzata da un componente del corpo di polizia municipale, di risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dovuta all'impennata del cavallo da lui montato, sul rilievo che in quel momento l'animale era affidato alla custodia dello stesso danneggiato (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2010, n. 10189).

Viceversa l'attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., con applicazione della relativa presunzione. Spetta, pertanto, al gestore dell'animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto il gestore responsabile del danno causato dal calcio improvviso di un cavallo sferrato mentre il gruppo di allievi, sotto la guida dell'istruttore, stava procedendo in fila indiana) (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5664).

Cani randagi ed animali selvatici in genere.

Con la sentenza n. 10190/2010, la Cassazione ha inizialmente  affermato che l’Ente locale  deve risarcire la persona che ha subito danni per aggressione di un cane randagio, in quanto lo stesso Ente violerebbe, in questo caso,  le norme contro il randagismo e cioè quelle norme che pongono degli obblighi in capo all’Ente medesimo di assumere provvedimenti in modo che gli animali randagi non rechino disturbo alle persone.

In realtà, in base alla  normativa regionale in materia, la cattura del cane randagio, di solito, spetta  alla ASL, mentre il Comune ha il compito di segnalare alla stessa la presenza dell’animale e anche di collaborare alla sua cattura. La Suprema Corte ha riconosciuto spesso una responsabilità solidale dell’Asl e del Comune nella produzione del sinistro causato da cani randagi, ovvero per i morsi di questi a cittadini, per aver omesso di svolgere le funzioni a ciascuno di essa affidate in materia anche se di solito è ritenuto responsabile il Comune (Cass. n. 2741/2015) .

In precedenza la Corte aveva ritenuto  inapplicabile  l’art. 2052 c.c. per   il danno cagionato dalla fauna selvatica il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., con applicabilità dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., e tanto anche in tema di onere della prova, con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente pubblico (Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2008, n. 27673).

Nel 2017 la stessa Corte,  ha quindi stabilito, anche con riguardo ai cani randagi, che la responsabilità per i danni deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.;. “non è quindi possibile riconoscere -  secondo la Corte - una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’Ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)” (Cass. ord.  n. 18954/2017).

Da ciò consegue che il danneggiato deve sempre  provare che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio, che ha provocato il danno, era nella specie possibile ed esigibile e che l’omissione di essa sia derivata da un comportamento colposo dell’Ente preposto.

Dunque nessuna responsabilità in via automatica  per i danni causati da animali randagi e nessuna responsabilità automatica per Comune e ASL.

Art. 659 Cod pen. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

Se poi  i cani abbaiano e disturbano il riposo e le occupazioni dei vicini, i proprietari possono subire una condanna per il reato di cui all'articolo 659 Cod. Pen. (così Cass. n. 38901/2018).

Secondo  la Corte,  il superamento della soglia della normale tollerabilità, che fa scattare il reato,  non va valutato necessariamente con una perizia o una consulenza tecnica, potendo il giudice formare il proprio convincimento su "elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, in ogni caso accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.

Ha però precisato la Corte in un’altra occasione che ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista nell’art. 659 cod. pen., che  si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa, è però necessario che i lamentati rumori abbiano l’attitudine a propagarsi ed a costituire fonte di disturbo – per la loro intensità e per la ubicazione spaziale della loro fonte – per una potenziale pluralità indeterminata di persone, sebbene non sia poi necessaria la dimostrazione che poi tutte costoro siano state effettivamente disturbate (Corte di cassazione, Sezione II penale, n. 16677/2018).

Insomma se il frastuono  arriva solo ai vicini e non a più abitanti del palazzo o del quartiere, il cane non disturba più di tanto ed il proprietario non va punito.

 

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