Necessaria la personalizzazione del danno non patrimoniale in caso di incidente mortale.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale è necessario che il giudice proceda ad un'adeguata personalizzazione del danno biologico tenendo conto anche dei pregiudizi ulteriori derivanti dalla perdita del rapporto parentale e dalla permanente sofferenza dei congiunti sopravvissuti, al fine di evitare che il risarcimento sia immotivatamente contenuto in valori effettivamente irrisori, del tutto inusuali e non tali da garantire l'integralità dello stesso (Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2011, n. 24016).
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Sull'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno biologico, si veda Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12408, in questa Rivista 2011, 674. Nel senso che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni, v. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, 26973, ivi 2009, 25.