Il notaio è responsabile per mancato espletamento di visure immobiliari.
In relazione alla inosservanza dell’obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall’art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie per l’arretrato in cui versavano le Conservatorie all’epoca della stipula e per la necessità di esaminare le annotazioni provvisorie di cui ai cd. mod. 60), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un’ipotesi di imperizia, cui si applica quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22398), in Arch. loc. 12/11.
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Si veda anche: Cass. civ., sez. II, 2 marzo 2005, n. 4427, in Ius&Lex dvd n. 6/11, ed. La Tribuna, Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2003, n. 1228 e Cass. civ., sez. III, 15 giugno 1999, n. 5946, ibidem.