In tema di stupefacenti, in seguito alla novella del d.p.r. n. 309 del 1990 introdotta dalla L. n. 49 del 2006, non può più farsi rientrare nella ipotesi dell'uso esclusivamente personale il c.d. “uso di gruppo”, giacché l'acquisto per il gruppo, da parte di taluno il quale agisca come mandatario di altri, implica ex se che la droga non sia destinata ad uso esclusivamente personale (Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 6374 ( 6 dicembre 2011), in Riv. pen. 5/12.