L’omessa corresponsione dell’assegno divorzile è un reato procedibile d’ufficio
Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, atteso che il rinvio operato dall’articolo 12 sexies della L. 898/1070 all’articolo 570 del codice penale deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità (Cass. del 13 aprile 2012 n. 14232)