Non è causa di addebito della separazione l’infedeltà di uno dei due coniugi verificatasi diversi anni prima se, dopo tale tradimento, la coppia si è riappacificata ed è tornata a convivere. Per aversi addebito nella separazione, e quindi dichiarazione di responsabilità a carico di uno dei due coniugi, è necessario che la condotta di quest’ultimo sia stata la causa effettiva ed esclusiva della rottura del matrimonio (Cass. sent. n. 12750 del 23.05.13.)