“Se il figlio naturale non viene riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori, gli spetta il cognome di chi per primo ha avanzato il suo riconoscimento. Se dunque è stata la madre a riconoscere per prima il bambino è il cognome di quest’ultima che gli spetta e non è necessario aggiungere quello del padre” (Cass. ord. del 27.06.2013.n. 16271). Secondo la Corte il cognome rappresenta un segno distintivo della persona ed è interesse del minore ricevere il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.