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Home Giurisprudenza 2009 - 2017 Pensione pignorabile per un quinto solo oltre la somma vitale.


Pensione pignorabile per un quinto solo oltre la somma vitale.

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La pensione dell'ex dipendente pubblico è pignorabile nei limiti del quinto solo per la quota eccedente le spese di mantenimento (Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 18755 del 7 Agosto 2013).

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Con la legge n. 44 del 26.04.2012, che ha introdotto  l’art. 72-ter nel DPR 602/1973,  sono stati introdotti limiti per il  pignoramento presso terzi dello stipendio o della pensione. Ora  le somme dovute a titolo di stipendio o pensione possono essere pignorate dall’agente della riscossione: 1) in misura massima di un decimo per importi (redditi o pensioni) fino a 2.500 euro; 2)  in misura massima di un settimo per importi (redditi o pensioni) superiori a 2.500 euro e fino a 5.000 euro.

Tale limite però riguarda solo i pignoramenti per tributi dovuti all’Erario e non per altri tipi di debiti. Dunque se un privato agirà con un PPT il limite non avrà valore e sarà valida la  regola generale che impone, come limite massimo del pignoramento, il quinto dello stipendio o della pensione.

Per quanto riguarda la pensione, questa  può essere pignorata solo nella misura massima di un quinto della quota netta mensile che eccede il minimo vitale.

A quanto ammonti di preciso la somma che non può essere oggetto di espropriazione forzata non è ancora dato sapere: sarebbe, infatti, dovuto intervenire un provvedimento del Parlamento, che non è mai arrivato. Secondo la sentenza della Cassazione sopra menzionata spetta allora  al giudice dell’esecuzione decidere caso per caso.

Alcune pronunce hanno ritenuto impignorabili 525,89 a titolo di minimo vitale, prendendo come parametro quello della legge finanziaria dell’epoca.

Dunque dagli importi  del credito che residuano, detratta la somma di cui sopra, si potrà pignorare  un quinto.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che il trattamento di favore, con l’assoluta impignorabilità del minimo vitale, si applica solo alle pensioni e non ai redditi di lavoro dipendente, poiché il trattamento previdenziale risulta connotato dal principio di solidarietà sociale.

La legge dovrà comunque chiarire come determinare lo soglia del minimo vitale.

 

 

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