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Home Giurisprudenza 2009 - 2017 Si al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del proprio animale d’affezione


Si al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del proprio animale d’affezione

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Va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del proprio animale d’affezione (Tribunale di Firenze, sez. II, sent. 14 giugno 2013.).

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La sentenza:

(omissis)

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. A ha convenuto in giudizio il sig. C e la associazione ARCICACCIA, ritenuta essere la Compagnia Assicurativa di C, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'uccisione del proprio cane (di razza segugio maremmano a pelo raso tigrato di anni 5, sesso femminile, iscritto all'anagrafe canina della Regione Toscana con il nr. 06FI2797), quantificati in Euro 26.525,00 o in quella diversa di giustizia.

L'attore assume che il cane veniva impiegato nelle attività venatorie della caccia al cinghiale ricoprendo il ruolo di capo muta, abbaiatore fermo, passatore, scovatore e non, cacciatore di capriolo, insignito di molteplici riconoscimenti (come risulta dal libretto della Federazione Italiana della Caccia).

1In data 2.12.2003, durante le operazioni di abbattimento dei cinghiali svoltosi nella Z.R.V. "Caserotte" del Comune di san Casciano Val di Pesa, il cane veniva abbattuto da un proiettile sparato da uno dei partecipanti alla cacciata, sig. C; pertanto, l'attore chiede di essere risarcito non solo del danno emergente costituito dal valore venale dell'animale addestrato e dalle spese di smaltimento della carcassa di animale, ma anche del lucro cessante, atteso che il cane era una riproduttrice di cuccioli che sarebbero stati venduti.

Sia il sig. C che la Arcicaccia si sono costituiti in giudizio chiedendo il primo il rigetto della domanda, escludendo ogni sua responsabilità nella causazione del danno, e la seconda per difetto di legittimazione passiva, non svolgendo attività assicurativa (invece svolta dalla Sportass).

Estromessa con ordinanza del 27.2.2007 Arcicaccia ed autorizzata la chiamata in causa della Sportass - Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli sportivi - ad opera dell'attore (ex L. n. 968 del 1977), quest'ultima si è costituita in giudizio mediante deposito in cancelleria con memoria del

21.9.2007, con la quale ha escluso la responsabilità della Compagnia assicurativa per i danni invocati, atteso che l'evento non rientrerebbe tra quelli coperti dalla polizza perché non causato da un comportamento colposo o doloso del suo assicurato, in quanto dalla lettura del verbale di servizio del 4.12.2003, l'evento si sarebbe verificato accidentalmente (secondo tale descrizione, C, allertatosi dal rumore che provenivano dalla boscaglia, si era preparato a sparare come effettivamente fece all'apparire di un grosso cinghiale che andava verso di lui, soltanto che il cinghiale avrebbe deviato la sua corsa dandosi alla fuga e facendo sì che il proiettile andasse a colpire il cane che era subito dietro il cinghiale).

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 159 del 2007, convertito in L. 29 novembre 2007, n. 222 I'INAIL è subentrata alla Sportass in tutti i rapporti passivi e attivi relativi al ramo assicurativo assumendo la legittimazione passiva ed attiva in giudizio, per cui si è costituita in giudizio INAIL al posto di

Sportass, riportandosi alle precedenti difese Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. previgente, la causa è stata "congelata" dal 29.4.2009 all'11.3.2011 per il trasferimento del giudice ad altra sezione del Tribunale; la stessa è stata assegnata all'odierno giudicante con Decreto del Presidente del Tribunale nr. 183 del 22.11.2010 ed è stata istruita, previa la concessione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c, con l'assunzione delle prove testimoniali di T1 (ud. 25.11.2011) e di T2 (ud. 17.4.2012), all'esito delle quali è stata ammessa la C.T.U. a mezzo del dott. X; questi ha assunto l'incarico all'udienza del 31.5.2012; depositata la relazione peritale il 9.10.2012, la causa, ritenuta matura per la decisione all'udienza del 9.11.2012, è stata trattenuta a sentenza previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dall'udienza del 14.2.2013.

2)La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.

Dalle testimonianze assunte è risultato provato che il cane Zara era stata impiegata in una (...) di caccia al cinghiale nell'ambito di un'attività organizzata di squadra, nella quale il capocaccia - sig. T1 - ha voluto precisare durante la sua testimonianza che le postazioni di caccia che ciascun cacciatore occupava erano state tutte calcolate e fissate, appunto, dal capocaccia, facendo intendere di tal modo che i cacciatori erano tenuti al rispetto delle regole che governano la peculiare attività venatoria al cinghiale (nella quale si necessita, per il suo svolgimento, di battitori che scovano con la propria presenza e soprattutto con le proprie capacità l'animale, obbligandolo a muoversi in direzione dei cacciatori in posta).

Durante la data battuta di caccia, è accaduto che C, trovatosi lungo il percorso di "fuga" intrapreso dal cinghiale evidentemente inseguito da Zara, ha sparato un colpo di fucile contro l'animale, ma questo, scartatosi velocemente e guadagnando la fuga definitivamente, fece sì che il proiettile

andasse ad attingere il petto del cane Zara che si trovava ad una decina di metri dietro il cinghiale e che immediatamente cadde in terra, sanguinante.

In particolare, dal grafico che il teste T1 ha disegnato e fatto allegare al verbale sulla scorta del suo ricordo e delle sue precise competenze (trattandosi del soggetto responsabile della braccata), si evince che C era fermo nella sua postazione di caccia (poste l'una di seguita all'altra a mò di barriera "umana" pronta a fronteggiare l'arrivo di cinghiali provenienti dal fossato a sua volta celato dalla boscaglia che cinge lateralmente il fossato) e che era conscio dell'arrivo del cinghiale proprio perché si preparò a sparare, impugnando l'arma e puntandola contro l'animale appena fosse stato " a tiro".

Ebbene, tra gli sport non agonistici la giurisprudenza ha ritenuto, senza perplessità, pericolosa la caccia (e, secondo Cass., 21.9.1974, anche l'attitudine alla caccia, cioè vagare e soffermarsi con armi e altri mezzi idonei nella ricerca o nell'attesa della preda e v. Cass. pen. 25.9.1980; Cass. civ.

19.8.2003, n. 12109: l'attività venatoria, in quanto attività esercitata mediante l'impiego di armi da fuoco, che sono mezzi destinati all'offesa, è "per sua natura" pericolosa).

Pertanto, in applicazione dell'art. 2050 c.c., la responsabilità di C è presunta ed è questi che avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria ("di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno") rispetto alla prova - invece - fornita sulla sussistenza del nesso di causalità tra danno ed attività

pericolosa svolta.

Il convenuto C non ha addotto alcun mezzo di prova finalizzato a dimostrare l'assenza di responsabilità, non rilevando, come fatto estintivo della sua responsabilità, di aver dovuto sparare al cinghiale che correva verso di lui senza al contempo accertarsi, previamente ed utilizzando le

conoscenze e perizie proprie del "cacciatore esperto" (solitamente facente parte dei gruppi di caccia 3al cinghiale) che dietro l'animale selvatico non vi fossero altri soggetti o comunque altri animali;

può osservarsi che C avrebbe sempre potuto evitare di essere attaccato dal cinghiale meramente spostandosi dalla traiettoria di fuga; inoltre non si può non rilevare che il cinghiale era inseguito dal cane che gli abbaiava contro, per cui C non poteva non sentire l'abbaio del cane ed immaginarsi dell'arrivo contestuale del cinghiale e di un cane (Zara).

In punto di quantum debeatur si rileva che la voce risarcitoria "danno morale da perdita di animale di affezione" non può che liquidarsi secondo equità e, atteso che il cane Zara aveva 5 anni, può liquidarsi Euro 500 all'anno e complessivamente Euro 2.500.

La consulenza d'ufficio medico veterinaria effettuata con rigorosi criteri ed esaustiva ha riscontrato,

a seguito di tale episodio, che il cane Zara - tenuto conto delle sue capacità venatorie -aveva un valore di Euro 2.000, mentre con riguardo alla capacità riproduttiva del cane abbattuto il C.T.U., effettuando tutte le ricerche possibili presso l'anagrafe canina (v. a pagg. 18 e 19 della perizia) non ha potuto confermare la possibilità che Zara abbia mai partorito quanto meno fino all'incidente; non avendo però lo stesso C.T.U. escluso le capacità riproduttiva "future" dì Zara, può effettuarsi un giudizio prognostico positivo e dunque procedere alla liquidazione di Euro 2.887,00.

A tale titolo si liquida la somma complessiva, già espressa in moneta attuale, di complessivi Euro 7.387; sulla somma devalutata al 2.12.2003 devono essere calcolati gli interessi compensativi del 2%, tasso equitativamente determinato, e via via calcolati fino al saldo.

L'I.N.A.I.L. è tenuto a concorrere in via solidale al risarcimento dei danni, avendo escluso e l'ipotesi di "accidentalità" dell'evento dannoso occorso.

Le spese processuali, avuto riguardo alla natura, all'aspetto e alla regolare complessità della controversia, vengono liquidate come da dispositivo e sono poste a totale carico dei convenuti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da A avverso CC e I.N.A.I.L. - Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - condanna

C, in solido con I.N.A.I.L. (e al netto della franchigia), al risarcimento dei danni in favore di A. liquidati nella misura complessiva di Euro 7.387,00, oltre interessi del 2% sulla somma devalutata al 2.12.2003 e via via calcolati fino al saldo.

Le spese processuali dell'attore, liquidate in complessivi ..(omissis)

 

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