L'assegno di mantenimento non sempre aumenta, dopo la sentenza di divorzio, se il coniuge obbligato migliora la propria condizione economica, ma solo se il miglioramento delle condizioni economiche costituisce un naturale e prevedibile sviluppo del lavoro esercitato dal medesimo nel corso del matrimonio. Non aumenta invece se l’incremento dei guadagni dipende da eventi autonomi ed eccezionali rispetto all’attività svolta dal coniuge stesso durante il matrimonio. (Cass. sent. n. 5132 del 5.03.2014).