Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene (Cass. 19 luglio 2012 n. 12466)
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La Cassazione ha ribadito che l'assegnazione della casa coniugale costituisce un diritto personale di godimento ma non è in alcun modo assimilabile ad un diritto reale. Dunque il bene oggetto della assegnazione stabilita con provvedimento giudiziale può ben essere venduto o può essere oggetto di espropriazione immobiliare.
Naturalmente all'acquirente sarà sempre opponibile il diritto dell'assegnatario ad utilizzare il bene finché ci abitino figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Resta il dubbio di capire come possa l’acquirente o l’assegnatario far accertare che sono venuti meno i presupposti della assegnazione del bene; con un giudizio di modifica delle condizioni di separazione, divorzio o con una procedura di “sfratto”.
Il provvedimento di modifica delle condizioni non ha valore solo tra le parti? Può un giudice diverso da quello della separazione (e/o divorzio) modificare un provvedimento reso da quest'ultimo?