Buche sul manto stradale, macchie d’olio sull’asfalto, lastre di ghiaccio o avvallamenti colmi di acqua sulla carreggiata: chi risarcisce il povero cittadino che in auto, su una moto, in bicicletta o a piedi si trova coinvolto in un evento dannoso provocato da queste situazioni di pericolo? Quando può l’evento stesso ascriversi alla responsabilità dell’Ente Pubblico locale e quando può essere invece posto a carico esclusivo della negligenza e della distrazione del cittadino? Questi sono gli interrogativi a cui dover rispondere quando le situazioni descritte creano quegli incidenti che vengono poi portati davanti agli Uffici giudiziari, contribuendo in modo sostanziale al carico di lavoro dei Giudici. Le regole per risolvere tali interrogativi sono le seguenti: l'Ente Pubblico locale (es. il Comune) o l’Ente custode della strada sono responsabili laddove abbiano la effettiva disponibilità della strada con il conseguente potere di intervento; se il danno è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (esempio l'abbandono sulla pubblica via di materiali vari) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, l'Ente non è invece responsabile, così come nel caso di incidente verificatosi per caso fortuito. Applicando tali regole, ormai del tutto consolidate in giurisprudenza, si riconosce la esclusiva responsabilità dell’Ente custode della strada ove questo abbia il potere di controllo, ovvero quello di modificare la situazione di pericolo insita nella strada stessa e quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza nell'uso di essa. Innanzi a questi presupposti c’è dunque una vera e propria responsabilità oggettiva dell’Ente pubblico o dell’Ente custode della strada essendo gli stessi obbligati a preservare lo stato di efficienza e la buona manutenzione della strada, non escluso nemmeno dal fatto della estensione vasta della sede stradale stessa. E poiché opera in questo caso la responsabilità oggettiva del “custode”, e dunque una presunzione di responsabilità dell’Ente, il medesimo pagherà i danni causati dalla buca o da altro dissesto stradale, senza bisogno di ulteriore prova in tal senso da parte del danneggiato. L'obbligo dell’Ente inoltre sussiste anche se avesse affidato ad altre ditte il servizio di manutenzione delle strade, se non vi è stato il totale trasferimento alle stesse del potere di fatto sulla strada (come ad es. nel caso di chiusura di una via per eseguire determinati lavori). Si parla al riguardo, insomma, di "rischio della custodia" e non "di colpa della custodia". L’Ente custode della strada, d’altro canto, potrà liberarsi da tale presunzione di responsabilità solo fornendo la prova del caso fortuito, ovvero della responsabilità di un terzo o dello stesso danneggiato. Casi in cui è stata esclusa la responsabilità dell’Ente locale, ad esempio, sono i seguenti: caduta di un motociclista su olio gettato da terzi, avvenuta subito dopo il fatto e prima che l’Ente ne potesse prendere conoscenza ed intervenire; caduta di un giovane pedone in pieno giorno in una buca di grandi dimensioni facilmente visibile ed evitabile; incidente provocato con il concorso dell’alta velocità del danneggiato e così via. La prova
La responsabilità dell’Ente custode della strada si presume. È una responsabilità oggettiva che prescinde dall’atteggiamento psicologico del titolare del bene, ma che scatta solo per il solo rapporto oggettivo tra il soggetto e la cosa. La fattura di riparazione del veicolo (per i danni materiali) e il certificato di Pronto Soccorso, oltre ai successivi certificati medici (per i danni fisici) è ciò che serve invece per dimostrare il “quantum”, cioè l’entità del danno di cui si chiede tutela. Riguardo all’onere della prova, cioè su chi incombe dimostrare la presenza del pericolo, non c’è pieno accordo in giurisprudenza, e si registrano sentenze difformi. Recentemente la Corte di Cassazione con ordinanza del 05/09/2016 n° 17625, ha affermato che il danneggiato deve provare il nesso causale e non la pericolosità, deve cioè provare soltanto il nesso inscindibile tra insidia e danno, cioè la condizione imprescindibile dell’insidia nella verificazione del danno (in tal senso anche Cass. 07/08/2010 n. 8229; Cass. 19/05/2011 n. 1106; Cass. 18/02/2014 n. 3793; Cass. 25/08/2014 n. 18162; Cass. 23/10/2014 n. 22528).Spetterà quindi all’Ente Pubblico proprietario della strada, al fine di evitare di pagare il risarcimento, dimostrare che l’evento dannoso si è verificato a causa di una circostanza estranea al proprio onere di custodia della strada, o a un caso fortuito, che sia in grado di escludere il rapporto di causalità tra insidia e danno. Si pensi ad esempio alla folle velocità del conducente ben oltre i limiti di velocità, alla guida con uso del telefono cellulare, oppure allo scoppio improvviso del pneumatico e così via.
Alcuni casi concreti |
Se il conducente non rispetta i limiti di velocità consigliati e cade a causa dell'asfalto scivoloso, la responsabilità dell'occorso non è solo del gestore della strada ma anche sua nella stessa misura. (Cass. Sent. N. 23212/15)
E’ esclusa la responsabilità dell’Ente proprietario della strada per i danni conseguenti alle lesioni subite da una bambina se la stessa non è stata opportunamente vigilata dalla madre, ed è caduta in una buca su una strada con insidie e prevedibilmente pericolosa (Cass. Ord. n. 29891/17)
Nessun risarcimento al conducente per i danni subiti a seguito del sinistro, se manca il nesso causale tra l'incidente e la macchia d'olio presente sulla strada. E la prova di tale nesso deve essere rigorosa. In mancanza di segni della "sbandata", non può considerarsi provato il nesso di causa e ciò rende superflua qualunque indagine sul perdurare della situazione di pericolo (Tribunale di Roma, sent. n. 25829/2015)
Il fatto colposo del danneggiato che ha concorso a produrre il danno può portare alla diminuzione del risarcimento ovvero alla sua completa elisione, secondo la regola portata dall'art. 1227 c.c., per cui: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. Dunque il danneggiato ha un onere di diligenza, la cui violazione può ridurre o escludere totalmente la responsabilità del danneggiante. E' cosi, anche il difetto di vista rientra a pieno titolo nell'ordinario dovere di diligenza del pedone. (nel caso in esame un ipovedente, consapevolmente aveva attraversato la Via pur non essendo in grado di avvistare tutti gli eventuali ostacoli presenti sul suo tragitto) (Cass. sent. n. 18463/15).
Non spetta alla Pubblica Amministrazione pagare i danni in seguito ad un sinistro cagionato dallo scontro con un animale selvatico, in quanto non opera una presunzione di colpa ex art. 2052 c.c. ma soltanto le regole generali sull'illecito aquiliano. Per cui spetta al danneggiato dimostrare una specifica responsabilità dell'Ente pubblico (Tribunale di L'Aquila n. 79/2015).