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Home Articoli e commenti (penale) Delitti contro la persona Fuga ed omissione di soccorso nei sinistri stradali


Fuga ed omissione di soccorso nei sinistri stradali

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A carico di chi guida un veicolo, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento,  sussiste l’obbligo contenuto nel primo comma dell’art. 189 Cds di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

L’obbligo di “fermarsi” consiste nel rimanere sul luogo del sinistro per il tempo necessario, non solo per prestare soccorso alla vittima, ma anche per mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria per i rilevamenti necessari e per l’identificazione delle persone.

Il sesto comma dell’art. 189 Cds afferma “Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, …”

Il settimo comma dell’art. 189 Cds afferma che “Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.

I reati di  “fuga” (1° comma) e di omissione di soccorso (7° comma), integrano distinte ipotesi di reato lesive di distinti beni giuridici che possono concorrere tra loro. In particolare, la norma di cui al sesto comma dell'art. 189 - il cui elemento materiale consiste nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale e l'individuazione del veicolo investitore - ha la finalità di assicurare la possibilità di individuazione del soggetto agente e dei dati identificativi del veicolo investitore, mentre la disposizione contenuta al settimo comma del suddetto articolo è posta a tutela delle persone investite nel sinistro, le quali abbiano riportato danni fisici (o la morte) in conseguenza del sinistro medesimo.

Quella di cui all’art. 189 c.7 CdS.  è una disposizione che può essere considerata come una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall’art. 593 c.p., comma 2, del quale condivide l’oggettività giuridica e la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, con l’aggiunta, tuttavia, di due elementi: a) l’elemento tipico del reato proprio mediante individuazione nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente, del soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, genericamente indicato nella norma generale in chiunque; b) di un antefatto non punibile, concretato dall’essersi verificato un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l’obbligo di agire.

Ne consegue che, per l’utente della strada coinvolto in un sinistro, l’obbligo di attivarsi per prestare assistenza alle persone ferite sussiste indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro (Cass. Pen. Sez. IV n. 15040/2014).

L’obbligo di fermarsi è personale e non potrebbe il conducente allontanarsi lasciando sul posto un’altra  persona in sua vece.

Inoltre sussiste indipendentemente  dall'intervento di terzi, fino a quando l’agente non abbia conseguito la certezza dell'avvenuto soccorso (Cass. Pen. Sez. IV, n. 8626/2008).

Il reato di omissione di soccorso è punibile solo a titolo di dolo, anche eventuale, che deve investire non solo l'evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone (Cass., Sez. IV, n. 41962/2006).

L'accertamento della sussistenza del dolo va compiuto in relazione al momento in cui il soggetto agente pone in essere la condotta,  quindi, con un giudizio ex ante riguardo alle circostanze percepite a quel momento, che siano univocamente indicative non soltanto di avere causato un incidente, ma anche di avere arrecato danno alle persone (Cass. Pen. Sez. IV n. 16982/2013).

Il reato di omissione di soccorso è un reato di pericolo. Lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione ex ante e non ex post ; sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi (Cass. pen., Sez. IV, n. 36608/ 2006).

Seguendo questi principi non si avrà pertanto colpevolezza in caso di lesioni del tutto trascurabili, o in caso di persona offesa che non necessitava di immediata assistenza, o di lievi danni materiali che non lasciavano immaginare lesioni alla persona.

Infine, secondo Cass. n. 11751/2017 ricorrono gli estremi del reato nel caso in cui il conducente si sia fermato solo momentaneamente, per poi ripartire senza fornire le proprie generalità. Infatti il bene giuridico tutelato dalla norma riguarda la necessità di accertare modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti e di conseguenza, non può considerarsi corretta  la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del proprio veicolo,  senza restare in loco tutto il tempo necessario per l’espletamento delle prime attività di indagine.

 

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