A carico di chi guida un veicolo, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, sussiste l’obbligo contenuto nel primo comma dell’art. 189 Cds di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
L’obbligo di “fermarsi” consiste nel rimanere sul luogo del sinistro per il tempo necessario, non solo per prestare soccorso alla vittima, ma anche per mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria per i rilevamenti necessari e per l’identificazione delle persone.
Il sesto comma dell’art. 189 Cds afferma “Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, …”
Secondo Cass. n. 11751/2017 ricorrono gli estremi del reato nel caso in cui il conducente si sia fermato solo momentaneamente, per poi ripartire senza fornire le proprie generalità. Infatti il bene giuridico tutelato dalla norma riguarda la necessità di accertare modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti e di conseguenza, non può considerarsi corretta la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del proprio veicolo, senza restare in loco tutto il tempo necessario per l’espletamento delle prime attività di indagine.
Il settimo comma dell’art. 189 Cds afferma che “Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.
I reati di “fuga” ( 6° comma) e di omissione di soccorso (7° comma), integrano distinte ipotesi di reato lesive di distinti beni giuridici che possono concorrere tra loro.
In particolare, la norma di cui al sesto comma dell'art. 189 - il cui elemento materiale consiste nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale e l'individuazione del veicolo investitore - ha la finalità di assicurare la possibilità di individuazione del soggetto agente e dei dati identificativi del veicolo investitore, mentre la disposizione contenuta al settimo comma del suddetto articolo è posta a tutela delle persone investite nel sinistro, le quali abbiano riportato danni fisici (o la morte) in conseguenza del sinistro medesimo.
Quella di cui all’art. 189 c.7 CdS. è una disposizione che può essere considerata come una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall’art. 593 c.p.
Quest’ultimo articolo punisce chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità e chi trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
Il reato di cui all’art. 189 c.7 CdS. condivide con quello di cui all’art. 593 c.p. l’oggettività giuridica e la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita.
In più, però, devono ricorrere due ulteriori elementi: a) l’elemento tipico del reato proprio, cioè l’essere un utente della strada colui al cui comportamento sia ricollegabile l’incidente; b) di un antefatto non punibile, concretato dall’essersi verificato un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l’obbligo di agire.
Consegue da quanto detto che per l’utente della strada coinvolto in un sinistro, l’obbligo di attivarsi per prestare assistenza alle persone ferite sussiste indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro (Cass. Pen. Sez. IV n. 15040/2014).
L’obbligo di fermarsi è personale e non potrebbe il conducente allontanarsi lasciando sul posto un’altra persona in sua vece.
Inoltre sussiste indipendentemente dall'intervento di terzi, fino a quando l’agente non abbia conseguito la certezza dell'avvenuto soccorso ( Cass., Sez. IV, n. 8626/2008).
Il reato di omissione di soccorso è punibile solo a titolo di dolo, che deve investire non solo l'evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone (Cass., Sez. IV, n. 41962/2006).
L'accertamento della sussistenza del dolo va compiuto in relazione al momento in cui il soggetto agente pone in essere la condotta, quindi, con un giudizio ex ante riguardo alle circostanze percepite a quel momento, che siano univocamente indicative non soltanto di avere causato un incidente, ma anche di avere arrecato danno alle persone (Cass. Pen. Sez. IV n. 16982/2013).
Il reato di omissione di soccorso è un reato di pericolo. Lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione ex ante e non ex post ; sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi (Cass. pen., Sez. IV, n. 36608/ 2006).
Seguendo questi principi non si avrà pertanto colpevolezza in caso di lesioni del tutto trascurabili, o in caso di persona offesa che non necessitava di immediata assistenza, o di lievi danni materiali che non lasciavano immaginare lesioni alla persona.
Ricapitolando: a) nel caso di incidente, il conducente coinvolto ha obbligo di fermarsi, anche se non ha colpa, al fine di consentire l'identificazione del responsabile e la ricostruzione della dinamica; in tal caso il reato si perfeziona istantaneamente per il solo fatto della mancata osservanza dell'obbligo dell'arresto del veicolo; b) nel caso di incidente con ferimento di persone, all'obbligo di fermarsi, si aggiunge quello di prestare assistenza, ma, qui l'obbligo di prestare assistenza è subordinata ad un concreto stato di bisogno della vittima dell'incidente, da valutarsi, come detto, con un giudizio ex ante . (Cass. IV Penale, n. 41375/13).
Per concludere sull’argomento, vale la pena segnalare che il reato di cui sopra è punibile anche a titolo di “dolo eventuale”, quando l’utente si allontana nonostante la probabilità che vi siano feriti. La Cassazione, con sentenza del 27 giugno 2011 n. 25668, infatti, ha affermato che si ha omissione di soccorso, se l’omissione, se pure non deliberatamente commessa, è frutto però di una certa consapevolezza e volontarietà “per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda”. In altre parole, per la Suprema Corte, c’è reato se l'agente “si rappresenti la probabilità - o anche la semplice possibilità - che dall'incidente sia derivato un "danno alle persone" e che queste "necessitino di assistenza" e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi”.