Numerosi studi scientifici hanno ormai dimostrato quanto sia dannoso il fumo di sigaretta. Il fumo passivo, inteso come inalazione del fumo di tabacco disperso nell’ambiente, è anch’esso molto dannoso per l’organismo.
Nel nostro ordinamento vige il divieto di fumare nei luoghi pubblici e negli uffici (legge n. 3 del 16 gennaio 2003), con la previsione di cospicue multe. Ma non solo. Quando il fumo crea danni o fastidio agli altri, è fonte di risarcimento, mentre gettare mozziconi di sigaretta può, in alcune situazioni, perfino costituire reato.
E’ stato così riconosciuto di recente il risarcimento del "danno esistenziale" ad una dipendente comunale esposta per anni al fumo passivo, per via della sua postazione di lavoro vicino all'ingresso dove i colleghi d'ufficio sostavano per fumare, e benché la predetta avesse più volte segnalato il problema al Comune (Tribunale di Milano, sentenza n. 2536/2014).
In questo caso è stato punito il comportamento del datore di lavoro per aver omesso di far rispettare il divieto di fumo previsto dalla legge che, come osservato dal giudice, ha provocato una situazione di disagio e possibili gravi danni alla salute nel lungo periodo alla dipendente.
In una importante sentenza la Corte di Cassazione ha marcato maggiormente la responsabilità dei datori di lavoro per i danni da fumo passivo dei propri dipendenti negli uffici, ritenendo non sufficiente, per questi, l’avere predisposto i divieti e le circolari anti-fumo, spettando ai medesimi controllare con attenzione che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti in materia di fumo e in caso intervenire per farle rispettare (Cass. n. 4211/16).
Anche le immissioni di fumo in genere (dunque anche di sigaretta) dalla proprietà del vicino, quando sono intollerabili, giustificano l’ordine giudiziale di cessazione delle stesse e la condanna di chi le effettua al risarcimento dei danni causati (Cass. n. 8094/2014).
La Cassazione, in questo caso, ha chiarito che interpretando correttamente l'art. 844 del Cod. Civ., solo ove le immissioni di fumo (nonché di calore, di esalazioni, di rumori ecc.) non superino la normale tollerabilità, si dovrà contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, mentre ove le stesse superino tale limite, si dovrà ordinare senza altre considerazioni la cessazione delle immissioni e condannare chi le effettua al risarcimento del danno.
Inoltre l’abbandono scriteriato di mozziconi di sigarette può costituire addirittura un reato, e dar luogo all’applicazione di multe.
La Cassazione, infatti, ha in passato riconosciuto l’esistenza della contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. (“Getto pericoloso di cose”, con sanzione dell’arresto fino a un mese e l’ammenda fino a € 206,00) nella condotta di chi aveva gettato mozziconi di sigaretta nella proprietà del vicino (Cass. n. 16459/2013).
Tale condotta, oltre a generare molestie alle persone, è stata infatti considerata altamente pericolosa per l’incolumità delle stesse. E vale la pena considerare che per provare l’esistenza della condotta criminosa, in questo caso, basta provare che la condotta stessa sia astrattamente idonea a produrre almeno uno degli effetti sopra previsti (e per i mozziconi di sigaretta accesi la prova è abbastanza agevole), non essendo necessario provare che tali effetti si siano poi effettivamente verificati.
Infine la legge 28 dicembre 2015 n. 221 ha vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, e la sanzione, in caso di inosservanza del divieto, va da € 30,00 a € 300,00.
Il fumatore, quindi, seguendo un corretto bon ton, può sicuramente fumare a suo piacimento: l’importante è però non arrecare danno agli altri e rispettare la loro scelta di non essere fumatori.