L’art. 494 cod. pen. afferma: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”
Il reato di sostituzione di persona è procedibile d’ufficio, per cui non è necessaria la querela della vittima, essendo sufficiente che la notizia di reato pervenga in qualche modo all’Autorità giudiziaria.
Le “falsità” devono trarre in inganno qualcuno. L'induzione in errore è elemento costitutivo del reato di sostituzione di persona, e quindi, in mancanza di essa, può configurarsi eventualmente il tentativo, ma non il reato (Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2010 n. 35091).
Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2007, n. 35443; Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2010, n. 9470). Può anche concorrere con altri reati.
Il profitto o l’utilità che l’autore del reato intende ottenere possono essere anche di natura non patrimoniale.
E’ reato attribuirsi una qualità che non si possiede.
E’ reato ad esempio spacciarsi per un poliziotto, anche se il falso è facilmente scopribile, come nel caso di chi utilizzi un distintivo falso della polizia, tanto da apparire visibilmente un “giocattolo” (così Cass. sent. n. 34894/16 del 16.08.2016).
Se poi il soggetto ha usato segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione, il reato di sostituzione di persona concorrerà con quello di cui all’art. 497-ter cod. pen. (Possesso di segni distintivi contraffatti).
Integra il reato di sostituzione di persona la falsa attribuzione della qualità di sacerdote, in quanto l'ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi; né è rilevante, a tal fine, il fatto che la falsa attribuzione sia effettuata per realizzare un'attività non rientrante tra quelle tipiche del sacerdote (ad es. la vendita di libri religiosi), posto che ciò che rileva è la coscienza della falsa attribuzione e la lesione della pubblica fede (così Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2008, n. 41142).
Ancora, commette il reato di sostituzione di persona colui che si presenti falsamente come dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto la legge attribuisce a tale rapporto determinati effetti, tra cui il diritto alla retribuzione. (Ad es. commette reato colui che per monetizzare un assegno bancario privo di copertura, rassicura il prenditore sulla copertura del titolo qualificandosi come dipendente di una famosa ditta, indicando suggestivamente alla vittima un furgone parcheggiato davanti al suo negozio con lo stemma di quella ditta) (Cass. pen., sez. II, 22 dicembre 2010).
Integra altresì il delitto di cui all'art. 494 c.p. il conducente del veicolo che circoli, in contrasto con il codice della strada, in zona vietata qualora esponga il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, in quanto, in tal caso, egli simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato anche al trasporto occasionale del titolare; tale fatto è diverso da quello sanzionato in via amministrativa dall'art. 188 comma quarto c.d.s., che concerne la condotta di chi non sia munito del detto contrassegno o dello stesso disabile che non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti (Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2011, n. 10203).
Integra infine il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che si attribuisce falsamente la qualità di proprietario di un terreno per ottenere il rilascio di un certificato urbanistico, considerato che si tratta di una qualità alla quale la legge ricollega effetti giuridici, tra i quali quello di ottenere dalla P.A. un certificato di destinazione urbanistica del suddetto terreno (Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2007, n. 19472).
E’ reato simulare uno status che non si possiede
E’ reato ad esempio fingersi single mentre invece si è coniugati (così Cass. sent. n. 34800/16).
Se si sono attuati degli artifizi per carpire i favori di una persona, e la vittima sia stata tratta in errore, ricorre il reato di sostituzione di persona.
E non occorre che l’agente persegua un’utilità economica; basta infatti che lo stesso miri a qualsiasi altro tipo di vantaggio, come, ad esempio, quello sessuale o anche un rapporto affettivo.
E’ reato creare falsi account di posta elettronica o falsi profili sui social network, occultando la propria identità e utilizzando nickname e foto false.
Si ha il reato di sostituzione di persona quando si crei e si utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare utilità a sé o danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese ( Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 2007, n. 46674).
Costituisce poi reato il comportamento di chi crea falsi profili su Facebook e sugli altri social network, occultando la propria identità, con lo scopo di portare vantaggio a se stesso o a terzi o danneggiare altri, anche attraverso comportamenti molesti (Cass., sent. n. n. 9391/14; Cass., sent. n. 24431, del 08.06.2015)
Per commettere un illecito, non basta quindi semplicemente creare un profilo falso perché a ciò devono seguire molestie, diffamazioni, stalkeraggio o minacce nei confronti di altre persone.