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Home Articoli e commenti (penale) Procedura penale Stop alla punizione di reati “lievi” e depenalizzazione.


Stop alla punizione di reati “lievi” e depenalizzazione.

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Con il D.Lgs n. 28/2015 è stata introdotta una nuova causa di non punibilità nel nostro ordinamento giuridico. Infatti, con l’intento di  deflazionare lo stracarico sistema processuale italiano, e per bilanciare  il principio costituzionale della obbligatorietà dell’azione penale e la finalità rieducativa della pena, che presuppone, appunto, la proporzionalità fra la sanzione irrogata e la condotta commessa, il legislatore, in relazione ai reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria, oppure la pena detentiva non superiore a cinque anni, anche nelle ipotesi in cui le due pene siano previste  congiuntamente, ha previsto la non punibilità nel caso in cui la condotta illecita sia “lieve”.

In altre parole se il reato è di poco conto, ora il reo potrà andare  assolto.

Naturalmente affinché sia possibile applicare l’istituto in parola occorre oltre all’”esiguità del danno” o del pericolo,  la “mancanza di abitualità” nel comportamento di chi commette il reato.

Ciò vuol dire che non potrà essere  assolto, ad esempio, chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, e chi abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.

Inoltre la  “tenuità”  deve ritenersi esclusa quando la condotta è caratterizzata da crudeltà, motivi abietti o futili, in danno di animali, con sevizie  nei confronti di persona con minorate possibilità di difesa o quando le conseguenze procurate dall’offensore siano di particolare gravità (ad esempio quando dal reato consegua morte o lesioni gravissime).

Dunque per i reati indicati,  il Pubblico Ministero, verificata la ricorrenza delle condizioni stabilite dalla legge, dovrà chiedere l’archiviazione del procedimento dandone notizia all’indagato, che potrebbe infatti opporsi per mirare all’assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento o  alla prescrizione, considerato che la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto comporta l’iscrizione del relativo procedimento nel casellario giudiziale; analoga comunicazione dovrà essere data anche alla  persona offesa.

In dibattimento, naturalmente, è  rimesso al giudice il compito di accertare la sussistenza dei requisiti affinché si possa applicare la nuova causa di non punibilità.

In caso di condotta “tenue”, comunque, la persona offesa potrà chiedere al giudice civile la condanna del colpevole al  risarcimento del danno causato.

Come si vede quello in questione è un provvedimento ad ampio raggio che non solo riguarda un gran numero di reati, ma che richiede altresì un’attenta valutazione della sussistenza dei criteri di cui all’art. 133 c.p.  (quali la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo e da ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo cagionato, l’intensità del dolo o il grado della colpa ecc, ) e della personalità complessiva dell’imputato ( motivi a delinquere, carattere del reo,  condizioni di vita individuale, familiare e sociale, precedenti penali ecc.).

Le prime decisioni in materia, da parte  di alcuni tribunali, hanno riconosciuto  “lieve” e non punibile, ad esempio, il furto di tre tavolette di cioccolato in un supermercato, oppure la frode in commercio di una ragazza che aveva venduto un cagnolino nascondendone i difetti fisici, la violazione di domicilio del senzatetto che cercava riparo per una notte oppure il falso di un uomo che aveva alterato un permesso di parcheggio rilasciato dal Comune.

Per ora si può dire che se da un lato sembra giusto non punire fatti davvero di poco conto, dall’altro  l’eccessiva genericità delle condizioni per l’applicazione della “particolare tenuità” potrebbe consentire l’impunità  di reati, invece, particolarmente odiosi, anche se “lievi”, soprattutto se a commetterli sono persone che non hanno molto da perdere in termini pecuniari.

Dall’8 febbraio 2016, inoltre, è diventata  operativa la c.d. “depenalizzazione”che porta fuori dal codice penale oltre 40 illeciti.

Alcuni di questi reati vengono trasformati in semplici “illeciti amministrativi” (al pari delle multe stradali, per intenderci) e, per essi, potrà scattare una sanzione fino a 30.000,00 euro; gli altri reati, invece, vengono trasformati in “illeciti civili”, per cui sarà la parte offesa a dover citare direttamente il colpevole in giudizio per chiedere il  risarcimento del danno; nello stesso giudizio, inoltre, il giudice comminerà anche una multa ulteriore.

Tra i principali reati che sono stati depenalizzati troviamo la falsità in scrittura privata, gli atti osceni, gli atti contrari alla pubblica decenza e il turpiloquio,l’ingiuria, la sottrazione di cose comuni, il danneggiamento semplice, il mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico, la guida senza patente, l’emissione di assegno a vuoto, tanti reati in materia di contrabbando e così via.

Anche se non si sporca la fedina penale, dunque,le sanzioni pecuniarie saranno però molto più pesanti rispetto alle vecchie.

Per fare qualche esempio pratico, relativamente ai reati trasformati in “illeciti amministrativi”,l’art. 527, co. 1 cod .pen. puniva gli atti osceni con la reclusione da 3 mesi a 3 anni; ora niente più reclusione ma la sanzione amministrativa parte da € 5.000,00 per arrivare a €30.000,00.

Per tali “illeciti amministrativi” il colpevole avrà sempre la possibilità di difendersi contro la nuova sanzione, intentando un’opposizione e dimostrando la propria innocenza.

Per i reati trasformati in “illeciti civili”, quali l’ingiuria, le cose sono diverse.

In precedenza l’articolo 594 cod. pen. prevedeva la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a € 516,00 (e la reclusione fino a 1 anno o multa fino a € 1.032,00 con attribuzione di fatto determinato).

Anche qui, attualmente,  niente più reclusione e quindi la parte offesa non dovrà più querelare  il colpevole, ma dovrà intraprendere una ordinaria causa civile volta ad ottenere il risarcimento del danno subito.  Il responsabile dell’offesa, in sostanza, al termine del giudizio civile, rischierà di dover pagare i danni arrecati alla parte offesa (da 100,00 a 8.000,00), e in più di dover pagare alle casse dello Stato una sanzione pecuniaria tra i 200,00 euro ai 12.000,00 euro.

In sintesi, l’ingiuria ha ora un duplice effetto: obbliga al risarcimento del danno  (con prescrizione  in cinque anni) e obbliga al pagamento della sanzione civile verso lo Stato (con prescrizione sempre quinquennale).

Contro il provvedimento di condanna del giudice è naturalmente possibile l’appello e successivamente  il ricorso in Cassazione.

Viceversa, in assenza di una citazione per il risarcimento del danno, il colpevole non subirà alcuna conseguenza.

 

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