I nonni, è risaputo, nella maggior parte delle famiglie, svolgono da sempre un ruolo fondamentale: non solo garantiscono la cura e l’assistenza ai nipoti quando i genitori sono al lavoro, ma spesso forniscono anche un utile supporto dal punto di vista finanziario.
E’ però di comune esperienza che al momento della rottura del legame familiare, i genitori inizino, non di rado, a porre ostacoli e limitazioni alla frequentazione dei propri figli con i nonni.
In precedenza i nonni, in base all’art. 148 Cod. Civ. non erano in realtà titolari di diritti sui nipoti, anche se erano comunque obbligati a mantenere questi qualora a ciò non provvedessero i genitori. Quindi per loro solo doveri. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 154/13, i nonni hanno finalmente conquistato alcuni diritti nei confronti dei nipoti in quanto è stato inserito, nel codice stesso, l’art. 317 bis che ha previsto che "gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore”.
Quindi attualmente i nonni, quando si sentono privati di rapporti “significativi” con i nipoti, possono agire direttamente innanzi al Tribunale per i Minorenni chiedendo di poterli frequentare secondo le modalità che il Tribunale stesso statuirà.
La Cassazione, con la sentenza n. 752/15, pur riconoscendo il diritto dei minori di conservare rapporti “significativi” con i nonni, ha però stabilito che questi ultimi non hanno un autonomo diritto di visita verso i nipoti, in quanto finalità ultima della norma non è quella di tutelare i nonni, ma i minori stessi.
In altre parole, la legge tende a proteggere solo ed unicamente il bene dei minori; pertanto, l’interesse dei nonni a veder tutelato il proprio rapporto con i nipoti può essere accolto dal giudice solo qualora la rottura del legame abbia avuto effetti negativi sullo sviluppo e sulla crescita dei minori stessi.
In ogni caso il diritto dei nonni concerne esclusivamente la “visita”, che ha chiaramente contenuto ben più limitato rispetto ai doveri di educazione, mantenimento e istruzione che continuano a gravare unicamente sui genitori.
Vale la pena segnalare che però nessuno strumento giuridico permetterà ai nonni di ripristinare i rapporti con i nipoti qualora i genitori non dovessero adeguarsi ai provvedimenti del Tribunale; resterà in questo caso ai nonni la possibilità di denunciare penalmente il genitore responsabile (per violazione dell’art. 388 cod. pen. “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”) e di chiedere un risarcimento del danno allo stesso genitore responsabile per non aver potuto conservare rapporti con i nipoti. Nulla più.
Infine i nonni non hanno diritto a frequentare il nipote se sono in lite con i genitori del minore. Ciò al fine di evitare che il minore si trovi all’interno di un conflitto interfamiliare (Cass. n. 8100 del 21 aprile 2015).
Tutelare il benessere dei figli minori è un dovere dei genitori anche dopo la separazione o il divorzio e una crescita serena ed equilibrata dei predetti, spesso, è anche il risultato del mantenimento delle relazioni con i nonni.
Molti genitori separati, impegnati nelle loro personali battaglie e in sterili ripicche, questo, purtroppo, lo dimenticano con troppa facilità.