Dopo la separazione o il divorzio, il padre che si disinteressa dei figli, deve risarcire loro il danno non patrimoniale subito ( in tal senso Cass. sent. n. 5652/12, Cass. sent. n. 20137/13, Cass. sent. n. 16657/14; Tribunale di Roma, sent. n. 17401/14; Trib. Di Roma, sent. n. 11564/16)
Si tratta di un illecito civile compiuto dal genitore nei confronti dei figli, a cui può anche aggiungersi la responsabilità penale ex art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), in capo allo stesso, qualora non provveda a versare il mantenimento, facendo così mancare i mezzi di sopravvivenza ai propri familiari.
I genitori hanno, com’è noto, un diritto–dovere educativo nei confronti dei figli, mentre questi, d’altro canto, hanno un diritto a ricevere l’educazione da entrambi i genitori.
La funzione educativa dei genitori rimane dunque integra anche dopo la separazione o il divorzio.
Il padre che non versa il mantenimento, che non prende i figli nei giorni allo stesso assegnati dal Tribunale, che si disinteressa della loro crescita, deve risarcire il danno non patrimoniale causato dalla lesione subita dalla perdita della figura paterna.
Poiché in questo caso si è in presenza di una lesione dei valori fondamentali della persona, tutelati dalla Costituzione, il comportamento indifferente del padre, genera un danno ai figli che può essere risarcito in qualsiasi momento, e quindi anche al momento in cui i medesimi sono diventati maggiorenni.
Naturalmente è anche sanzionabile penalmente ex art. 388 cod. pen. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), e parimenti passibile di risarcimento danni, il comportamento della madre che impedisce al padre di vedere i figli (in tal senso, tra le altre, Cass. Sent. N. 5757/2016).