L’articolo 689 Cod. Pen. dispone: ”L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza , la pena è aumentata . La condanna importa la sospensione dall'esercizio”
Secondo detto articolo è dunque punita con l’arresto la vendita (e la somministrazione) di alcolici a minori di 16 anni (o a persone affette da un vizio di mente) quando ciò avviene in pubblico o in luogo aperto al pubblico (bar, cinema, ristorante, supermercato ecc.).
Al riguardo occorre affermare che ricorre in ogni caso a carico del titolare dell’esercizio la responsabilità ex art. 689 cod. penale, anche se la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16 sia stata effettuata dai suoi dipendenti, in quanto il predetto si pone in posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, che lo onera dell’adozione delle opportune misure volte ad evitare la somministrazione di alcolici a minori infra-sedicenni e che richiede la necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore.
Egli deve pertanto vigilare affinché i propri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino scrupolosamente le indicazioni impartite in ordine all’accertamento dell’effettiva età del consumatore (Cass. Sez. V Penale, n. 46334/2013).
Trattandosi poi di contravvenzione, è sufficiente la mera colpa dello stesso, e non è necessario il dolo (così Cass. Sez. V Penale, n. 3028/2018).
L’accertamento dell’età di colui che acquista gli alcolici deve essere dunque scrupolosa: non basta limitarsi a chiedere l’età dell’avventore, dovendo invece l’esercente l’attività verificare effettivamente i dati anagrafici dello stesso, chiedendo i documenti di riconoscimento (Cass. n. 27916/2009).
Ed inoltre il fatto che nel locale vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori, non esonera da responsabilità l’esercente l’attività che abbia comunque venduto bevande alcoliche a minorenni (in tal senso Cass., n. 249830/2011).
Il D.L. 158/2012 ha invece considerato soltanto un illecito amministrativo il fatto di somministrare bevande alcoliche a soggetti di età compresa tra 16 e 18 anni, ed ha previsto la punizione, in questi casi, con la sanzione pecuniaria compresa tra i 250 ed i 1000 euro. La condotta reiterata dell’esercente l’attività commerciale può far poi scattare la più grave sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro, con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Come si è visto, è punito anche chi consente di assumere alcolici ai minori tramite distributori automatici, a meno che questi non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, o sia presente, sul posto, personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici degli avventori.
Per finire bisogna poi rilevare che le norme citate puniscono soltanto chi vende o somministra le bevande ai minori, e non questi ultimi.