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Home Articoli e commenti (civile) Famiglia La determinazione dell'assegno di separazione e di divorzio.


La determinazione dell'assegno di separazione e di divorzio.

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L’art. 5 della Legge n. 898/70 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), in ordine all’assegno di mantenimento che deriva dalla sentenza che dispone il divorzio dei coniugi, afferma: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico…(omissis). In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.

Com’è noto, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale – a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all’art. 143 cod. civ.

La Cassazione, con la sentenza n. 11504 depositata il 10 maggio 2017, aveva abbandonato,  per la determinazione dell’assegno divorzile, il parametro del tenore di vita  goduto durante il matrimonio, per abbracciare un criterio puramente “assistenziale”, legato cioè alla mancanza di autosufficienza economica dell’ex coniuge che  richiede l’assegno medesimo.

Ha infatti precisato nell’occasione la Suprema Corte che la complessiva ratio dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 afferisce agli ex coniugi, quali “persone singole”, a tutela della “persona” economicamente più debole (cosiddetta “solidarietà post-coniugale”).

Lo scopo era quello di  evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto nonché di responsabilizzare il coniuge che pretende l’assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale.

Dunque l’accertamento nella fase dell’ an debeatur atteneva esclusivamente alla persona dell’ex coniuge richiedente l’assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale. Soltanto nella fase del quantum debeatur, una volta accertato cioè il diritto del richiedente all’assegno divorzile, era legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive “posizioni” personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri dettati dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, di cui sopra.

La Corte riteneva che i principali “indici” – salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie – per accertare, nella fase di giudizio sull’an debeatur, la sussistenza, o no, dell'”indipendenza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio – e, quindi, l'”adeguatezza”, o no, dei «mezzi», nonché la possibilità, o no “per ragioni oggettive”, dello stesso di procurarseli - potevano essere così individuati: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti  e del costo della vita nel luogo di residenza (“dimora abituale”: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Quanto al regime della prova della non “indipendenza economica” dell’ex coniuge che fa valere il diritto all’assegno di divorzio,  allo stesso spettava allegare, dedurre e dimostrare di “non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurare per ragioni oggettive”.

La Cassazione sembrava voler porre fine alla facile  assegnazione di  assegni di mantenimento in favore di persone divorziate e sembrava quasi esortare queste ultime a cercare un lavoro e ad auto spesarsi  piuttosto che adagiarsi e fare affidamento sul sicuro e duraturo sostentamento procurato dall’ex coniuge.

Con la sentenza n. 18287 a Sezioni Unite dell’11.07.2018, la Corte di Cassazione ritorna invece sui suoi passi, reintroducendo, per la determinazione dell’assegno divorzile il ricorso ad un "criterio composito" che deve tener conto del "patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età".

Dunque si fa di nuovo riferimento al c.d. "tenore di vita" che precedentemente la stessa Corte aveva abbandonato.

L'assegno di divorzio deve pertanto assumere, nel contempo, una  funzione assistenziale e una  funzione equilibratrice-perequativa, tale da ristabilire  la situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo è venuta a mancare.

Secondo la Corte il c.d. "criterio integrato"  si fonda "sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo", in quanto il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.

Nella  separazione, invece, i "redditi adeguati", di cui parla l’art.  156 Cod. Civ.,  vanno sempre rapportati al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

La separazione personale, infatti, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale per cui in questo caso i "redditi adeguati" sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. VI Sez. Civ., ordinanza n. 28327/2017).

Il provvedimento di separazione, osserva la Corte, comporta solo la sospensione degli obblighi di natura personale e di fedeltà, convivenza e collaborazione ed  è dunque  una statuizione ben diversa dalla “solidarietà post coniugale”, che è il presupposto dell'assegno divorzile.

 

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