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Home Articoli e commenti (penale) Delitti contro la famiglia Il diritto-dovere di visita dei figli del genitore non convivente


Il diritto-dovere di visita dei figli del genitore non convivente

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Risponde del reato di cui all'articolo 388 Cod. pen. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) il genitore che assume un comportamento oppositivo verso l’ex coniuge, rispetto al mantenimento dei rapporti di questi con il figlio (Cass. n. 38608/2018).

L’ostacolo può consistere in qualunque comportamento, anche omissivo, da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese del genitore separato o divorziato nei confronti del figlio stesso.

La pena prevista per tale reato consiste nella reclusione fino a tre anni o nella multa da 103,00 a 1.032,00 euro.

Nel provvedimento di separazione o di divorzio, vengono, infatti, solitamente disciplinate anche le modalità di frequentazione dei figli da parte del genitore presso cui non sono stati collocati (di solito il padre) che, se non rispettate dal genitore collocatario, con scuse o giustificazioni varie, portano alla commissione, da parte di quest’ultimo, del reato indicato.

Il padre ostacolato ingiustamente deve necessariamente presentare la querela entro tre mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto, mentre la madre può essere anche condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, o addirittura vedersi revocato l’affidamento congiunto, se viene accertato uno squilibrio nella crescita del figlio (Cass. n. 6919/2016).

Il padre a cui viene negato il diritto di visita del figlio non può, d’altra parte, sospendere il versamento del mantenimento del figlio stesso, non essendoci alcun rapporto tra le due situazioni (Cass. ord. n. 21688/17).

Pertanto qualora il padre separato o divorziato adottasse l’interruzione del versamento del predetto assegno come mezzo di coazione nei confronti della ex moglie, per portarla a favorire i suoi incontri con il figlio, potrebbe essere a sua volta esposto alla condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare, previsto dall’articolo 570, comma 2, Cod. Pen.

I semplici ritardi da parte del coniuge affidatario, rispetto agli orari di visita del figlio, non costituiscono di regola reato, perché non si tratta di comportamenti volti a ostacolare l’ordine del giudice, essendo comunque sempre necessario un inadempimento in mala fede del provvedimento giudiziale.

Dall’altro lato, non costituisce reato il rifiuto dell’affidatario di consegnare il proprio figlio all’altro genitore che arrivi in ritardo all'appuntamento per le visite stabilite nel provvedimento di separazione.

Il genitore non affidatario è infatti tenuto a rispettare giorni e orari fissati nel provvedimento del giudice e, nel dettaglio, l'orario iniziale delle visite, sia pure entro limiti di ragionevole tolleranza (Cass. n. 9190/12).

Se poi è il figlio che non vuole vedere il padre, la madre potrà rispondere del reato di cui all’art. 388 cod. pen. qualora non cerchi di collaborare alla riuscita degli incontri, cercando di ripristinare il rapporto tra padre e figlio (Cass. n. 26810/2011).

Il dovere di visita del genitore non convivente al figlio minore, infine, non è coercibile neppure in forma indiretta, trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata” (Cass. Civile, sezione I civile, ordinanza 5 dicembre 2019 - 6 marzo 2020, n. 6471).

 

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