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NOTE LEGALI

Questo sito web è stato costruito ed è gestito personalmente dall' Avv.to  Roberto Pasquali  del Foro di Roma senza scopo di pubblicizzare alla collettività l’attività professionale svolta e senza profitto personale. Il suddetto professionista, con questo sito, intende favorire contatti tra gli operatori del diritto ed essere di ausilio agli utenti di internet. Il sito non costituisce in alcun modo pubblicità espressa od occulta dello studio legale e/o dei suoi componenti. I contenuti del sito  non hanno carattere di periodicità e non rappresentano "prodotto editoriale" ai sensi della l. 62/2001.I controlli sui contenuti, tuttavia, riguardano solo ed esclusivamente quelli pubblicati direttamente dal sito: eventuali links ad altre pagine non rientrano nei controlli in questione.Il sito ha solo un carattere meramente informativo nel più assoluto rispetto della Delibera del Consiglio Nazionale Forense del 17/07/99 e degli artt. 17,  17 bis e 18 del Codice deontologico forense.

In nessun caso le informazioni, i materiali e le notizie contenute nel sito potranno essere assimilati a prestazioni di consulenza professionale o legale. Coloro che devono risolvere un problema legale dovranno necessariamente rivolgersi ad un professionista abilitato a norma di Legge.

La comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di apertura del sito è stata eseguita il 24.12.2008.

 

ESTRATTO dal CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale. L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine. Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. II - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ART. 17 bis. - Modalità dell'informazione. L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato; il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.Può indicare:i titoli accademici; i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; le lingue conosciute; il logo dello studio; gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato; i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; le lingue conosciute; il logo dello studio; gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

ART. 18. - Rapporti con la stampa. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela. È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I - L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. III – E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IV – E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

 

 


ESTRATTO DAL C.D. DECRETO BERSANI


Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 (Rettifica G.U. n. 159 del 11 luglio 2006)

TITOLO I : MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

Art.2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali) 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.


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CONSENSO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03I dati personali inviati sono utilizzati da parte dello Studio Legale nel pieno rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Nuovo codice della Privacy). La raccolta dei dati avviene secondo la modalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge e i dati medesimi non verranno comunicati o diffusi a terzi. In base all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (Diritti dell'interessato), in ogni momento l’interessato potrà avere accesso ai suoi dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure potrà opporsi al loro utilizzo.

 

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