A norma dell'art. 261 Cod. civ. il genitore che ha riconosciuto il figlio assume tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 147 e 148 Cod. civ., collegandosi la relativa obbligazione allo status genitoriale ed assumendo di conseguenza decorrenza dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'obbligo del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore che abbia successivamente riconosciuto il figlio (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 Cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 Cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali (Corte d'Appello di Roma, sezione della Persona e della Famiglia, 07.01.2009, n° 51).