Non integra il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'ordine di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero, perchè il cliente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi. E lo stesso vale anche per la controparte che sia stata o si ritenga danneggiata dal comportamento scorretto del professionista, essendo evidentemente interesse oggettivo dell'Ordinamento che gli esercenti determinate professioni si attengano scrupolosamente alle norme deontologiche dettate per l'esercizio della professione stessa (Cass. 26.09.2008-06.11.2008 n° 41393).