Lo speciale procedimento di liquidazione delle spettanze legali di cui agli articoli 28 e seguenti della legge 794/42, quando le prestazioni rese siano relative al giudizio di cassazione, non è esperibile davanti la Corte di Cassazione, bensì davanti il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio e, davanti il giudice di rinvio,per il caso di cassazione con rinvio seguita da riassunzione del giudizio davanti a quel giudice (Cass., ordinanza 08.01.2008, n° 196).