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Home Giurisprudenza 2009 - 2017 Liquidazione degli onorari degli avvocati ex art. 28 legge 794/42 per il giudizio di cassazione


Liquidazione degli onorari degli avvocati ex art. 28 legge 794/42 per il giudizio di cassazione

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Lo speciale procedimento di liquidazione delle spettanze legali di cui agli articoli 28 e seguenti della legge 794/42, quando le prestazioni rese siano relative al giudizio di cassazione, non è esperibile davanti la Corte di Cassazione, bensì davanti il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio e, davanti il giudice di rinvio,per il caso di cassazione con rinvio seguita da riassunzione del giudizio davanti a quel giudice (Cass., ordinanza 08.01.2008, n° 196).

 

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