In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui agli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 quando vi sia contestazione sulla esistenza del rapporto di clientela, sull'avvenuta transazione della lite o sulla natura giudiziale dei compensi, ovvero quando con riconvenzionale sia dal cliente introdotto un nuovo e diverso petitum. Peraltro, anche quando venga dedotta l'esistenza di più rapporti professionali con il difensore ed il pagamento integrale di tutte le prestazioni professionali mediante versamenti effettuati, il thema decidendum necessariamente si amplia ed esorbita dalla natura e dall'oggetto del procedimento speciale, postulando la verifica delle diverse attività espletate e dei compensi complessivamente dovuti. Pertanto, in tale caso, trattandosi di indagine incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario.
Anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale ex artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 emerga all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio deve essere dichiarata esclusivamente l'inammissibilità del ricorso senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente (Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2008, n. 23344).