In tema di ingiuria in ambito lavorativo, il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendente lavoratore, o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana, mediante l'uso di espressioni che travalichino ogni finalità correttiva e disciplinare. (Nel caso di specie si è ritenuto che l'uso di espressioni come «penoso » , « mezzucci » , « mezze maniche» e «fregare il proprio datore di lavoro» contenessero un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e fossero dirette alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalica ogni ammissibile facoltà di critica) (Cass. pen., sez. V, 17.02.2009, n. 6758 ).